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Molluschi bivalvi vivi, Monitoraggio delle zone di produzione e stabulazione

FONTE: Ministero della Salute

A cura dell’Ufficio 2 della Direzione generale per l’igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione (DGISAN)

Normativa di riferimento
Regolamento (UE) 2017/625; Regolamento delegato (UE) 2019/624; Regolamento di esecuzione (UE) 2019/627; Linee guida - Intesa del 8 luglio 2010.

Descrizione sintetica delle attività
Si tratta di un’attività di controllo ufficiale svolta sulle zone di produzione e di stabulazione di molluschi bivalvi vivi dell'intero territorio nazionale, con organizzazione e programmazione regionale e locale.
Lo scopo del controllo è la verifica del mantenimento dei requisiti sanitari ai fini della sicurezza alimentare per l’immissione in commercio dei molluschi bivalvi vivi.


Criteri di rischio su cui si basa la programmazione del controllo ufficiale
La programmazione dell’attività di monitoraggio, effettuata da parte dei servizi veterinari delle Aziende Sanitarie locali sulle zone di produzione di molluschi bivalvi vivi, è basata sulla valutazione del rischio microbiologico, chimico e biotossicologico. Le zone di produzione sono classificate, sulla base dei valori di E. coli ricercati sistematicamente nella polpa e nel liquido intervalvare, in tre classi, A, B e C che condizionano il trattamento successivo e le modalità di immissione sul mercato del prodotto raccolto. Oltre al piano di campionamento dei molluschi bivalvi vivi finalizzato alle analisi microbiologiche, biotossicologiche e chimiche l’autorità competente effettua il campionamento delle acque finalizzato alla ricerca e alla valutazione della popolazione di fitoplancton. I limiti dei parametri analitici dei molluschi che devono essere rispettati sono fissati dalla normativa comunitaria. Per il fitoplancton contenuto nella colonna d’acqua prelevata se ne valuta il numero di cellule, le specie ed il trend di crescita rispetto ai campioni precedenti. I risultati delle analisi biotossicologiche e della ricerca del fitoplancton sono valutati insieme ai fini della valutazione del rischio e condizionano reciprocamente la frequenza di campionamento.

Luogo e momento del controllo
Il programma di monitoraggio per singola area deve recare indicazione su: parametri da ricercare, distribuzione geografica dei punti di campionamento, frequenza dei campionamenti programmati (Linee guida - Intesa del 8 luglio 2010).

Frequenza (o criteri per stabilire frequenza)
Regolamenti e linee guida comunitarie, linee guida nazionali di cui alla Intesa del 8 luglio 2010, analisi del rischio effettuata dalle autorità competenti regionali e autorità competenti locali. Oltre ai campioni programmati l’autorità competente può decidere di effettuare ulteriori campioni in caso di controlli rafforzati a seguito di non conformità riscontrate, eventi atmosferici sfavorevoli, sospetto etc.

Metodi e tecniche
Campionamento per analisi dei molluschi bivalvi vivi e delle acque.

Provvedimenti sanitari; sanzioni amministrative; sanzioni penali
Qualora i risultati del monitoraggio indichino che le norme sanitarie per i molluschi bivalvi vivi non sono state rispettate, le autorità competenti possono decidere di sospendere la raccolta oppure, sulla base di una valutazione del rischio e solo in via temporanea e non ricorrente, consentire il proseguimento della raccolta subordinatamente a determinate condizioni restrittive quali obbligo di depurazione, ritiro e richiamo del prodotto, attività di sorveglianza, eventualmente riclassificazione dell’area considerata. Le misure adottate vanno registrate e comunicate alle parti interessate.

Modalità di rendicontazione, verifica e feedback
I dati relativi all’attività di controllo ufficiale delle zone di produzione, raccolti al 31 dicembre dell’anno di riferimento, devono essere trasmessi annualmente entro il mese di febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento, dalle Regioni al Ministero della Salute (non conformità rilevate per la zona di produzione/stabulazione per E.coli, Salmonella, biotossine algali, metalli pesanti, altro); numero dei provvedimenti di sospensione raccolta e commercializzazione molluschi bivalvi vivi (Ordinanze di sospensione), con l’ indicazione della durata temporale degli stessi e della natura della non conformità, presso le zone di produzione in laguna/acque interne e per le zone di produzione a mare (Linee guida - Intesa del 8 luglio 2010). I campionamenti e i relativi risultati analitici devono essere inseriti dalle autorità competenti e laboratori ufficiali per la parte di competenza nel Sistema Informativo Nazionale.


Autorità Competente Centrale
Ministero della Salute – Direzione generale per l’igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione - Ufficio 2 - Igiene degli alimenti ed esportazione
Ruolo: coordinamento ed indirizzo, audit sulle autorità competenti regionali.

Autorità Competente Regionale
Assessorati Regionali/Provinciali
Ruolo:

  • pianificazione;
  • supervisione e verifica.

Autorità Competente Locale
Aziende Sanitarie Locali - Servizi Veterinari
Ruolo:

  • attuazione dell’attività di monitoraggio pianificata;
  • azioni conseguenti al monitoraggio (sorveglianza, chiusura, temporanea o definitiva, riapertura, riclassificazione delle zone di produzione, obbligo di deputazione) e scambio informazioni.

Laboratori
Istituti Zooprofilattici Sperimentali
Ruolo: esecuzione degli esami di laboratorio

Centro di Referenza Nazionale per il controllo microbiologico e chimico (CRN)
Ruolo:

  • esecuzione analisi di laboratorio
  • coordinare le attività dei laboratori nazionali
  • assistere le autorità competenti nell'organizzazione del sistema di controllo;
  • organizzare prove comparative tra i vari laboratori nazionali;
  • provvedere alla diffusione delle informazioni fornite dal laboratorio comunitario di riferimento presso l'autorità competente dello Stato membro e i laboratori nazionali

Laboratorio Nazionale di Riferimento per le biotossine marine (LNR)
Ruolo:

  • esecuzione analisi di laboratorio
  • coordinare le attività dei laboratori nazionali
  • assistere le autorità competenti nell'organizzazione del sistema di controllo;
  • organizzare prove comparative tra i vari laboratori nazionali;
  • provvedere alla diffusione delle informazioni fornite dal laboratorio comunitario di riferimento presso l'autorità competente dello Stato membro e i laboratori nazionali

Laboratorio Nazionale di Riferimento (LNR) per il controllo delle contaminazioni virali dei molluschi bivalvi
Ruolo:

  • esecuzione analisi di laboratorio
  • coordinare le attività dei laboratori nazionali
  • assistere le autorità competenti nell'organizzazione del sistema di controllo;
  • organizzare prove comparative tra i vari laboratori nazionali;
  • provvedere alla diffusione delle informazioni fornite dal laboratorio comunitario di riferimento presso l'autorità competente dello Stato membro e i laboratori nazionali


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